(Trattato-art. 11)
                              Art. 11. 
 
 
                  Riestradizione ad uno Stato Terzo 
 
  1. Salvo i casi  previsti  nei  punti  a)  e  b)  del  paragrafo  1
dell'articolo 10, senza  consenso  dello  Stato  Richiesto  lo  Stato
Richiedente non puo' consegnare a uno Stato terzo la persona che  gli
e' stata consegnata e che e' richiesta dallo Stato  terzo  per  reati
commessi  anteriormente  alla  consegna.  Lo  Stato  Richiesto   puo'
richiedere la  produzione  dei  documenti  ed  informazioni  indicati
all'articolo 7.