(Trattato-art. 13)
                              Art. 13. 
 
 
          Richieste di Estradizione avanzate da piu' Stati 
 
  Se lo Stato Richiesto riceve dallo Stato Richiedente  e  da  uno  o
piu' Stati terzi una richiesta di estradizione per la stessa persona,
per lo stesso reato o per reati  diversi,  lo  Stato  Richiesto,  nel
determinare in quale Stato deve essere estradata tale persona, valuta
tutte le circostanze del caso; in particolare: 
    a) se le richieste sono state avanzate sulla base di un trattato; 
    b) la gravita' dei diversi reati; 
    c) il tempo ed il luogo di commissione del reato; 
    d) la nazionalita'  ed  il  luogo  abituale  di  residenza  della
persona richiesta; 
    e) le rispettive date di presentazione delle richieste; 
    f) la possibilita' di una successiva riestradizione ad uno  Stato
terzo.