(Trattato-art. 15)
                              Art. 15. 
 
 
              Consegna Differita e Consegna Temporanea 
 
  1. Se, nello Stato Richiesto, nei confronti della persona richiesta
e' in corso un procedimento penale o e' in corso  l'esecuzione  della
pena  per  un  reato  diverso  da  quello  per  quale  e'   domandata
l'estradizione, lo Stato Richiesto, dopo  aver  deciso  di  concedere
l'estradizione, puo' differire la consegna fino alla conclusione  del
procedimento o alla completa  esecuzione  della  condanna.  Lo  Stato
Richiesto informa lo Stato Richiedente di tale differimento. 
  2. Tuttavia, su domanda dello Stato Richiedente, lo Stato Richiesto
puo', in conformita'  alla  sua  legislazione  nazionale,  consegnare
temporaneamente la persona richiesta allo Stato Richiedente  al  fine
di consentire  lo  svolgimento  del  procedimento  penale  in  corso,
concordando i tempi e le  modalita'  della  consegna  temporanea.  La
persona  consegnata  e'  detenuta  durante  la  sua  permanenza   nel
territorio dello Stato Richiedente  ed  e'  riconsegnata  allo  Stato
Richiesto nel  termine  convenuto.  Tale  periodo  di  detenzione  e'
computato ai fini della pena da eseguire nello Stato Richiesto. 
  3. Oltre al caso previsto dal precedente paragrafo 1  del  presente
articolo, la consegna puo' essere differita quando, per le condizioni
di salute  della  persona  richiesta,  trasferimento  puo'  porre  in
pericolo la sua vita o aggravare suo  stato.  Per  tali  effetti,  e'
necessario che lo Stato Richiesto presenti allo Stato Richiedente una
relazione  medica  dettagliata  emessa  da  una   propria   struttura
sanitaria pubblica competente.