Art. 17. Consegna di Cose 1. A domanda dello Stato Richiedente, lo Stato Richiesto, in conformita' alla propria legislazione nazionale, sequestra le cose rinvenute sul suo territorio e che sono nella disponibilita' della persona richiesta e, quando e' concessa l'estradizione, consegna tali cose allo Stato Richiedente. Per le finalita' del presente articolo, sono soggette a sequestro e successiva consegna allo Stato Richiedente: a) le cose che sono state utilizzate per commettere reato o altre cose o strumenti che possono servire quali mezzi di prova; b) le cose che, provenendo dal reato, sono state trovate nella disponibilita' della persona richiesta. 2. La consegna delle cose di cui al paragrafo 1 del presente articolo e' effettuata anche quando l'estradizione, sebbene gia' accordata, non puo' aver luogo per la morte, la scomparsa o la fuga della persona richiesta. 3. Lo Stato Richiesto, al fine di dare corso ad un altro procedimento penale pendente, puo' differire la consegna delle cose sopra indicate fino alla conclusione di tale procedimento o consegnarle temporaneamente a condizione che lo Stato Richiedente si impegni a restituirle. 4. La consegna delle cose di cui al presente articolo non puo' pregiudicare gli eventuali diritti o interessi legittimi dello Stato Richiesto o di un terzo rispetto ad esse. In presenza di tali diritti o interessi, lo Stato Richiedente restituisce, allo Stato Richiesto o al terzo, le cose consegnate, senza oneri, appena possibile, dopo la conclusione del procedimento.