(Trattato-art. 17)
                              Art. 17. 
 
 
                          Consegna di Cose 
 
  1. A domanda  dello  Stato  Richiedente,  lo  Stato  Richiesto,  in
conformita' alla propria legislazione nazionale,  sequestra  le  cose
rinvenute sul suo territorio e che sono  nella  disponibilita'  della
persona richiesta e, quando e' concessa l'estradizione, consegna tali
cose allo Stato Richiedente. Per le finalita' del presente  articolo,
sono  soggette  a  sequestro  e  successiva   consegna   allo   Stato
Richiedente: 
    a) le cose che sono state utilizzate per commettere reato o altre
cose o strumenti che possono servire quali mezzi di prova; 
    b) le cose che, provenendo dal reato, sono  state  trovate  nella
disponibilita' della persona richiesta. 
  2. La consegna delle cose  di  cui  al  paragrafo  1  del  presente
articolo e' effettuata  anche  quando  l'estradizione,  sebbene  gia'
accordata, non puo' aver luogo per la morte, la scomparsa o  la  fuga
della persona richiesta. 
  3.  Lo  Stato  Richiesto,  al  fine  di  dare  corso  ad  un  altro
procedimento penale pendente, puo' differire la consegna  delle  cose
sopra  indicate  fino  alla  conclusione  di  tale   procedimento   o
consegnarle temporaneamente a condizione che lo Stato Richiedente  si
impegni a restituirle. 
  4. La consegna delle cose di cui  al  presente  articolo  non  puo'
pregiudicare gli eventuali diritti o interessi legittimi dello  Stato
Richiesto o di un terzo rispetto ad esse. In presenza di tali diritti
o interessi, lo Stato Richiedente restituisce, allo Stato Richiesto o
al terzo, le cose consegnate, senza oneri, appena possibile, dopo  la
conclusione del procedimento.