(Trattato-art. 18)
                              Art. 18. 
 
 
                              Transito 
 
  1. Ciascuno  Stato  puo'  autorizzare  il  transito  attraverso  il
proprio territorio di una persona consegnata all'altro da  uno  Stato
terzo in conformita' alle disposizioni del presente Trattato,  sempre
che non si oppongano ragioni di ordine pubblico. 
  2. Lo  Stato  che  richiede  il  transito  inoltra  allo  Stato  di
transito, mediante  le  Autorita'  Centrali  ovvero,  nei  casi  piu'
urgenti, attraverso  l'Organizzazione  Internazionale  della  Polizia
Criminale (INTERPOL),  una  domanda  contenente  l'indicazione  della
persona in transito e un breve resoconto  dei  fatti  riguardanti  il
caso.  La  domanda  di  transito  e'  accompagnata  dalla  copia  del
provvedimento che ha concesso l'estradizione. 
  3. Lo Stato di transito provvede alla  custodia  della  persona  in
transito durante la sua permanenza sul suo territorio. 
  4. Non e' richiesta alcuna  autorizzazione  di  transito  nel  caso
venga usato il trasporto aereo  e  nessuno  scalo  sia  previsto  nel
territorio dello Stato di transito. Se un  imprevisto  scalo  avviene
nel territorio di detto Stato, lo Stato richiedente transito  informa
immediatamente lo Stato  di  transito  e  quest'ultimo  trattiene  la
persona da far transitare per non oltre novantasei (96) ore in attesa
dell'arrivo della domanda di transito prevista nel  paragrafo  2  del
presente articolo.