(Trattato-art. 20)
                              Art. 20. 
 
 
                       Informazioni Ulteriori 
 
  Lo Stato Richiedente, su domanda dello  Stato  Richiesto,  fornisce
prontamente allo Stato Richiesto  informazioni  sullo  svolgimento  e
l'esito del procedimento, sull'esecuzione  della  condanna  a  carico
della persona estradata e sull'estradizione di' tale persona  ad  uno
Stato terzo.