(Trattato-art. 21)
                              Art. 21. 
 
 
                     Rapporti con altri Trattati 
 
  Il presente Trattato non  impedisce  agli  Stati  di  cooperare  in
materia di estradizione in  conformita'  ad  altri  trattati  di  cui
entrambe le Parti Contraenti siano parte.