(Trattato-art. 23)
                              Art. 23. 
 
 
              Entrata in Vigore, Modifica e Cessazione 
 
  1. Il presente Trattato  entrera'  in  vigore  il  trentesimo  (30)
giorno dopo la data della seconda delle  due  notifiche  con  cui  le
Parti  Contraenti  si  saranno  comunicate,   attraverso   i   canali
diplomatici,  l'avvenuto  espletamento  delle  rispettive   procedure
interne di ratifica. 
  2. Il presente  Trattato  potra'  essere  modificato  in  qualsiasi
momento mediante  accordo  scritto  tra  le  Parti  Contraenti.  Ogni
modifica entrera' in vigore  in  conformita'  alla  stessa  procedura
prescritta al paragrafo 1 del presente Articolo  e  sara'  parte  del
presente Trattato. 
  3. Il presente Trattato avra'  durata  illimitata.  Ciascuna  Parte
Contraente ha facolta' di recedere dal presente Trattato in qualsiasi
momento dandone comunicazione scritta all'altra Parte Contraente  per
via diplomatica. La cessazione avra' effetto  centoottantesimo  (180)
giorno dopo la data della comunicazione. La cessazione  di  efficacia
non pregiudichera'  le  procedure  iniziate  prima  della  cessazione
medesima. 
  4. Il presente Trattato si applichera' ad ogni richiesta presentata
dopo la sua entrata in vigore, anche se i relativi reati  sano  stati
commessi prima dell'entrata in vigore dello stesso. 
  5. Il presente Trattato abroga e sostituisce il precedente Trattato
per l'Estradizione di Delinquenti firmato tra i due  Stati  a  Citta'
del Messico il 22 maggio  1899.  Cio'  nonostante,  le  richieste  di
estradizione che siano pendenti alla data di entrata  in  vigore  del
presente Trattato  continueranno  ad  essere  disciplinate  e  decise
conformemente alle disposizioni del Trattato  firmato  il  22  maggio
1899 sino alla conclusione della relativa procedura. 
  In  fede  di  che  i  sottoscritti,  debitamente  autorizzati   dai
rispettivi Governi, hanno firmato presente Trattato. 
  Fatto a Roma, il giorno 28 del mese luglio dell'anno  2011  in  due
originali, ciascuno nelle lingue  italiana  e  spagnola,  entrambi  i
testi facenti ugualmente fede. 
    

       Per il Governo                           Per il Governo
 della Repubblica Italiana               degli Stati Uniti Messicani

    
              Parte di provvedimento in formato grafico