Art. 23. Entrata in Vigore, Modifica e Cessazione 1. Il presente Trattato entrera' in vigore il trentesimo (30) giorno dopo la data della seconda delle due notifiche con cui le Parti Contraenti si saranno comunicate, attraverso i canali diplomatici, l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne di ratifica. 2. Il presente Trattato potra' essere modificato in qualsiasi momento mediante accordo scritto tra le Parti Contraenti. Ogni modifica entrera' in vigore in conformita' alla stessa procedura prescritta al paragrafo 1 del presente Articolo e sara' parte del presente Trattato. 3. Il presente Trattato avra' durata illimitata. Ciascuna Parte Contraente ha facolta' di recedere dal presente Trattato in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta all'altra Parte Contraente per via diplomatica. La cessazione avra' effetto centoottantesimo (180) giorno dopo la data della comunicazione. La cessazione di efficacia non pregiudichera' le procedure iniziate prima della cessazione medesima. 4. Il presente Trattato si applichera' ad ogni richiesta presentata dopo la sua entrata in vigore, anche se i relativi reati sano stati commessi prima dell'entrata in vigore dello stesso. 5. Il presente Trattato abroga e sostituisce il precedente Trattato per l'Estradizione di Delinquenti firmato tra i due Stati a Citta' del Messico il 22 maggio 1899. Cio' nonostante, le richieste di estradizione che siano pendenti alla data di entrata in vigore del presente Trattato continueranno ad essere disciplinate e decise conformemente alle disposizioni del Trattato firmato il 22 maggio 1899 sino alla conclusione della relativa procedura. In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato presente Trattato. Fatto a Roma, il giorno 28 del mese luglio dell'anno 2011 in due originali, ciascuno nelle lingue italiana e spagnola, entrambi i testi facenti ugualmente fede. Per il Governo Per il Governo della Repubblica Italiana degli Stati Uniti Messicani Parte di provvedimento in formato grafico