(Trattato-art. 4)
                               Art. 4. 
 
 
                    Motivi di Rifiuto Facoltativi 
 
  L'estradizione  puo'  essere  rifiutata  in  una   delle   seguenti
circostanze: 
    a) se il reato  per  il  quale  e'  richiesta  e'  soggetto  alla
giurisdizione dello Stato Richiesto conformemente al proprio  diritto
interno e la persona richiesta e' sottoposta  o  sara'  sottoposta  a
procedimento penale dalle Autorita' competenti del medesimo Stato per
lo stesso reato per cui l'estradizione e' domandata; 
    b) se lo Stato Richiesto, nei tenere  conto  della  gravita'  del
reato  e  degli  interessi  dello  Stato  Richiedente,  ritiene   che
l'estradizione non sarebbe compatibile con valutazioni  di  carattere
umanitario in considerazione dell'eta', delle condizioni di salute  o
di altre condizioni personali della persona richiesta.