Art. 5. Estradizione del Cittadino 1. Ciascuno Stato ha il diritto di rifiutare l'estradizione dei propri cittadini. 2. Nel caso di rifiuto dell'estradizione, lo Stato Richiesto sottopone il caso alle proprie Autorita' competenti per l'instaurazione di un procedimento penale ai sensi della legge interna. A tale scopo, lo Stato Richiedente fornisce allo Stato Richiesto, per mezzo delle Autorita' Centrali di cui al successivo articolo 6, le prove, la documentazione ed ogni altro elemento utile in suo possesso. 3. Lo Stato Richiesto comunica prontamente allo Stato Richiedente il seguito dato e l'esito del procedimento.