(Trattato-art. 5)
                               Art. 5. 
 
 
                     Estradizione del Cittadino 
 
  1. Ciascuno Stato ha il diritto  di  rifiutare  l'estradizione  dei
propri cittadini. 
  2. Nel  caso  di  rifiuto  dell'estradizione,  lo  Stato  Richiesto
sottopone   il   caso   alle   proprie   Autorita'   competenti   per
l'instaurazione di  un  procedimento  penale  ai  sensi  della  legge
interna. A tale scopo,  lo  Stato  Richiedente  fornisce  allo  Stato
Richiesto, per mezzo delle Autorita' Centrali di  cui  al  successivo
articolo 6, le prove, la documentazione ed ogni altro elemento  utile
in suo possesso. 
  3. Lo Stato Richiesto comunica prontamente allo  Stato  Richiedente
il seguito dato e l'esito del procedimento.