Art. 6. Presentazione della Richiesta di Estradizione e Autorita' Centrali 1. Ai fini del presente Trattato, le Autorita' Centrali designate dalle Parti Contraenti trasmettono le richieste di estradizione e comunicano direttamente tra loro. 2. Le Autorita' Centrali sono: Il Ministero della Giustizia della Repubblica italiana; Il Ministero degli Affari Esteri degli Stati Uniti Messicani. 3. Ciascuna Parte Contraente comunica all'altra, tramite il canale diplomatico, i cambiamenti dell'Autorita' Centrale designata.