Art. 7. Richiesta di Estradizione e Documenti Necessari 1. La richiesta di estradizione e' formulata per iscritto e deve contenere quanto segue: a) l'indicazione dell'autorita' giudiziaria richiedente; b) il nome, la data di nascita, il sesso, la nazionalita', la professione, domicilio o la residenza della persona richiesta, i dati del documento di identificazione ed ogni altra informazione utile ad identificare tale persona o a determinare dove si trovi, nonche', se disponibili, i dati segnaletici, le fotografie e le impronte digitali della stessa; c) un'esposizione dei fatti costituenti il reato per il quale l'estradizione e' richiesta, contenente l'indicazione della data e del luogo di commissione degli stessi, nonche' la loro qualificazione giuridica; d) il testo delle disposizioni di legge applicabili, comprese le norme sulla prescrizione e sulla pena che puo' essere inflitta. Se il reato oggetto della richiesta e' stato commesso fuori dal territorio dello Stato Richiedente, il testo delle disposizioni di legge che conferiscono la giurisdizione a tale Stato. 2. Oltre a quanto previsto dal paragrafo 1 del presente articolo, la richiesta di estradizione deve essere accompagnata: a) dalla copia autentica dell'ordine di arresto emesso dall'Autorita' competente dello Stato Richiedente, quando la richiesta ha lo scopo di dare corso ad un procedimento penale; o b) dalla copia autentica della sentenza esecutiva e dall'indicazione della pena gia' eseguita, quando la richiesta ha lo scopo di dare esecuzione ad una condanna nei confronti della persona richiesta. 3. La richiesta di estradizione e gli altri documenti a sostegno presentati dallo Stato Richiedente ai sensi dei precedenti paragrafi 1 e 2, sono esenti da legalizzazione e sono sottoscritti o sigillati ufficialmente dalle Autorita' competenti dello Stato Richiedente e sono accompagnati dalla traduzione nella lingua dello Stato Richiesto.