(Trattato-art. 8)
                               Art. 8. 
 
 
                     Informazioni Supplementari 
 
  Se le informazioni fornite dallo Stato Richiedente a sostegno della
richiesta di estradizione non sono sufficienti  per  permettere  allo
Stato  Richiesto  di  prendere  una  decisione  in  applicazione  del
presente Trattato,  quest'ultimo  Stato  puo'  richiedere  che  siano
fornite le necessarie informazioni aggiuntive.