Allegato ACCORDO DI SICUREZZA SOCIALE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DEL CANADA Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo del Canada, desiderosi di rafforzare le relazioni tra i due Stati in materia di sicurezza sociale e Avendo preso atto delle modifiche intervenute nelle rispettive legislazioni di sicurezza sociale dalla data della firma dell'Accordo di Sicurezza Sociale tra Italia e Canada, avvenuta a Toronto il 17 novembre 1977, Hanno concordato quanto segue: Articolo 1 Definizioni Ai fini dell'applicazione del presente Accordo, (a) "prestazione" designa ogni prestazione in danaro, pensione o assegno che siano previsti dalla legislazione di ciascuna Parte, ivi incluso ogni supplemento o incremento relativo a tale prestazione in danaro, pensione o assegno; (b) "autorita' competente" designa, in relazione ad una Parte, il Ministro o i Ministri responsabili dell'applicazione della legislazione di sicurezza sociale su tutto o parte del territorio di tale Parte; (c) "istituzione competente" designa, in relazione all'Italia, un'istituzione incaricata dell'applicazione della legislazione indicata nell'Articolo 2, paragrafo l lettera (a) ed in relazione al Canada, l'autorita' competente; (d) "periodo accreditabile" designa un periodo di contribuzione o di residenza utile ai fini dell'acquisizione del diritto ad una prestazione in virtu' della legislazione dell'una o dell'altra Parte; designa altresi', in relazione all'Italia, un periodo assimilato dalla legislazione italiana ad un periodo di contribuzione e, in relazione al Canada, un periodo durante il quale e' erogabile una pensione di invalidita' in virtu' del Regime Pensionistico del Canada; (e) "pubblico impiego" designa, in relazione all'Italia, l'impiego di una persona dipendente da una Amministrazione pubblica e, in relazione al Canada, l'impiego quale membro della Polizia Reale Canadese o delle Forze Armate del Canada, l'impiego di qualsiasi persona dipendente dal Governo del Canada, o dal governo o da un ente municipale di qualsiasi provincia, ed include qualsiasi rapporto d'impiego che possa essere designato come tale dalla competente autorita' di ciascuna delle due Parti; (f) "Governo del Canada" designa il Governo nella sua qualita' di rappresentante di Sua Maesta', di diritto Regina del Canada, rappresentata dal Ministro dell'Occupazione e dell'Immigrazione; (g) "legislazione" designa, in relazione all'Italia, le leggi, i regolamenti e gli altri atti legislativi relativi alle branche e ai regimi di sicurezza sociale come specificati nell'Articolo 2, paragrafo 1, lettera (a) e, in relazione al Canada, le leggi e i regolamenti come specificato nell'Articolo 2, paragrafo 1, lettera (b). 2. Ogni altro termine non definito nel presente articolo ha il significato ad esso attribuito dalla legislazione applicabile.