(Accordo-art. 1)
                                                             Allegato 
 
 
                    ACCORDO DI SICUREZZA SOCIALE 
              TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA 
                       E IL GOVERNO DEL CANADA 
 
 
  Il Governo della Repubblica Italiana ed 
  il Governo del Canada, 
  desiderosi di rafforzare le relazioni tra i due Stati in materia di
sicurezza sociale e 
  Avendo preso atto  delle  modifiche  intervenute  nelle  rispettive
legislazioni di sicurezza sociale dalla data della firma dell'Accordo
di Sicurezza Sociale tra Italia e Canada, avvenuta a  Toronto  il  17
novembre 1977, 
 
  Hanno concordato quanto segue: 
 
                             Articolo 1 
                             Definizioni 
 
  Ai fini dell'applicazione del presente Accordo, 
  (a) "prestazione" designa ogni prestazione in  danaro,  pensione  o
assegno che siano previsti dalla legislazione di ciascuna Parte,  ivi
incluso ogni supplemento o incremento relativo a tale prestazione  in
danaro, pensione o assegno; 
  (b) "autorita' competente" designa, in relazione ad una  Parte,  il
Ministro  o   i   Ministri   responsabili   dell'applicazione   della
legislazione di sicurezza sociale su tutto o parte del territorio  di
tale Parte; 
  (c) "istituzione  competente"  designa,  in  relazione  all'Italia,
un'istituzione  incaricata   dell'applicazione   della   legislazione
indicata nell'Articolo 2, paragrafo l lettera (a) ed in relazione  al
Canada, l'autorita' competente; 
  (d) "periodo accreditabile" designa un periodo di  contribuzione  o
di residenza utile ai  fini  dell'acquisizione  del  diritto  ad  una
prestazione in virtu' della legislazione dell'una o dell'altra Parte;
designa altresi', in  relazione  all'Italia,  un  periodo  assimilato
dalla legislazione italiana ad un  periodo  di  contribuzione  e,  in
relazione al Canada, un periodo durante il  quale  e'  erogabile  una
pensione di  invalidita'  in  virtu'  del  Regime  Pensionistico  del
Canada; 
  (e) "pubblico impiego" designa, in relazione all'Italia,  l'impiego
di una persona dipendente  da  una  Amministrazione  pubblica  e,  in
relazione al Canada,  l'impiego  quale  membro  della  Polizia  Reale
Canadese o delle Forze Armate  del  Canada,  l'impiego  di  qualsiasi
persona dipendente dal Governo del Canada, o dal governo o da un ente
municipale di qualsiasi  provincia,  ed  include  qualsiasi  rapporto
d'impiego che possa  essere  designato  come  tale  dalla  competente
autorita' di ciascuna delle due Parti; 
  (f) "Governo del Canada" designa il Governo nella sua  qualita'  di
rappresentante  di  Sua  Maesta',  di  diritto  Regina  del   Canada,
rappresentata dal Ministro dell'Occupazione e dell'Immigrazione; 
  (g) "legislazione" designa, in relazione all'Italia,  le  leggi,  i
regolamenti e gli altri atti legislativi relativi alle branche  e  ai
regimi  di  sicurezza  sociale  come  specificati  nell'Articolo   2,
paragrafo 1, lettera (a) e, in relazione al  Canada,  le  leggi  e  i
regolamenti come specificato nell'Articolo 2,  paragrafo  1,  lettera
(b). 
  2. Ogni altro termine non definito  nel  presente  articolo  ha  il
significato ad esso attribuito dalla legislazione applicabile.