Articolo 10 Pubblici dipendenti 1. Una persona legata da un rapporto di pubblico impiego con una Parte, che venga inviata per ragioni di servizio nel territorio dell'altra Parte e' soggetta, per quanto concerne tale impiego, unicamente alla legislazione della prima Parte. 2. Una persona stabilmente residente in Canada che venga ivi assunta con contratto disciplinato dalla legge italiana o da quella locale, da una Pubblica Amministrazione italiana, e' soggetta, per quanto concerne tale rapporto di lavoro, unicamente alla legislazione canadese, salvo che essa abbia la cittadinanza italiana, nel qual caso puo' optare di essere soggetta alla legislazione italiana. 3. Una persona stabilmente residente in Italia che venga ivi assunta in un pubblico impiego del Canada e' soggetta, per quanto concerne tale impiego, unicamente alla legislazione italiana, salvo che essa abbia la cittadinanza canadese nel qual caso puo' optare di essere soggetta alla legislazione canadese. L'opzione di cui ai paragrafi 2 e 3 deve essere effettuata entro tre mesi dall'inizio del rapporto di lavoro o, nel caso di una persona che sia gia' in servizio alla data di entrata in vigore del presente Accordo, entro tre mesi da tale data. 5. Le disposizioni della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 18 aprile 1961 concernenti la tutela previdenziale del personale domestico al servizio esclusivo degli agenti diplomatici e le disposizioni della Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari del 24 aprile 1963 concernenti la tutela previdenziale del personale al servizio esclusivo degli agenti consolari, sono applicabili a tali categorie di persone.