(Accordo-art. 10)
                             Articolo 10 
                         Pubblici dipendenti 
 
  1. Una persona legata da un rapporto di pubblico  impiego  con  una
Parte, che venga inviata  per  ragioni  di  servizio  nel  territorio
dell'altra Parte e'  soggetta,  per  quanto  concerne  tale  impiego,
unicamente alla legislazione della prima Parte. 
  2. Una persona  stabilmente  residente  in  Canada  che  venga  ivi
assunta con contratto disciplinato dalla legge italiana o  da  quella
locale, da una Pubblica Amministrazione italiana,  e'  soggetta,  per
quanto concerne tale rapporto di lavoro, unicamente alla legislazione
canadese, salvo che essa abbia la  cittadinanza  italiana,  nel  qual
caso puo' optare di essere soggetta alla legislazione italiana. 
  3. Una persona  stabilmente  residente  in  Italia  che  venga  ivi
assunta in un pubblico impiego del Canada  e'  soggetta,  per  quanto
concerne tale impiego, unicamente alla legislazione  italiana,  salvo
che essa abbia la cittadinanza canadese nel qual caso puo' optare  di
essere soggetta alla legislazione canadese. 
  L'opzione di cui ai paragrafi 2 e 3 deve  essere  effettuata  entro
tre mesi dall'inizio del rapporto  di  lavoro  o,  nel  caso  di  una
persona che sia gia' in servizio alla data di entrata in  vigore  del
presente Accordo, entro tre mesi da tale data. 
  5. Le disposizioni della  Convenzione  di  Vienna  sulle  relazioni
diplomatiche del 18 aprile 1961 concernenti la  tutela  previdenziale
del  personale  domestico  al   servizio   esclusivo   degli   agenti
diplomatici e le  disposizioni  della  Convenzione  di  Vienna  sulle
relazioni  consolari  del  24  aprile  1963  concernenti  la   tutela
previdenziale  del  personale  al  servizio  esclusivo  degli  agenti
consolari, sono applicabili a tali categorie di persone.