(Accordo-art. 13)
                             Articolo 13 
       Periodi ai sensi della legislazione canadese e italiana 
 
  1. Se una persona non ha diritto ad una prestazione perche' non  ha
compiuto   sufficienti   periodi   accreditabili   ai   sensi   della
legislazione di una Parte,  il  diritto  a  tale  prestazione  verra'
determinato totalizzando tali periodi con quelli di cui ai  paragrafi
2 e 3 del presente articolo,  a  condizione  che  i  periodi  non  si
sovrappongano. 
  2. (a) Al fine di stabilire il diritto ad una prestazione ai  sensi
dell'Old Age Security Act canadese, un periodo accreditabile ai sensi
della legislazione italiana, o di  residenza  in  Italia,  a  partire
dall'eta' in cui i periodi  di  residenza  in  Canada  sono  ritenuti
validi ai fini di tale Old Age Security Act, verra' considerato  come
un periodo di residenza in Canada. 
  (b) Al fine di stabilire il diritto ad una prestazione ai sensi del
Regime pensionistico del Canada, un  anno  solare  che  comprenda  un
periodo  di  almeno  13  settimane  accreditabile  ai   sensi   della
legislazione italiana, verra' considerato come un anno di  versamento
di contributi ai sensi del Regime pensionistico del Canada. 
  3. Al fine di determinare il diritto ad una  prestazione  ai  sensi
della legislazione italiana, 
  (a) un anno solare che sia  considerato  periodo  accreditabile  ai
sensi del Regime pensionistico del Canada sara' considerato  come  52
settimane di contribuzione ai sensi della legislazione italiana; 
  (b) una settimana che  sia  considerata  periodo  accreditabile  ai
sensi dell'Old Age Security Act canadese e che non sia  accreditabile
ai sensi del Regime pensionistico del Canada, sara' considerata  come
una settimana di contribuzione ai sensi della legislazione italiana.