Articolo 19 Calcolo dell'ammontare della prestazione 1. Se una persona soddisfa le condizioni stabilite dalla legislazione italiana per l'acquisizione del diritto alle prestazioni senza che sia necessario ricorrere alla totalizzazione dei periodi prevista dal Capitolo I della presente Parte III, l'istituzione competente italiana e' tenuta a versare l'importo della prestazione calcolato unicamente sulla base dei periodi accreditabili in base alla legislazione che essa applica; tale disposizione si applica anche quando la persona ha diritto, ai sensi della legislazione canadese, ad una prestazione concessa in base alla totalizzazione dei periodi come previsto dal Capitolo I della presente Parte III. 2. Se una persona non puo' far valere il diritto alle prestazioni ai sensi della legislazione italiana sulla base dei soli periodi accreditati in base a tale legislazione, l'istituzione competente italiana verifica se il diritto a tali prestazioni possa essere stabilito totalizzando i periodi accreditabili ai sensi del Capitolo I della presente parte III: L'ammontare della prestazione sara' calcolata nel modo seguente: (a) si determina l'importo teorico della prestazione cui la persona avrebbe diritto se tutti i periodi totalizzati fossero stati compiuti in base alla legislazione italiana; (b) si stabilisce l'importo effettivo della prestazione spettante alla persona, riducendo l'importo teorico di cui alla lettera (a) in base al rapporto tra i periodi accreditabili ai sensi della legislazione che essa applica ed il totale dei periodi accreditati nelle due Parti; (c) per determinare le prestazioni ai sensi del presente paragrafo, l'istituzione competente italiana prende in considerazione la media delle retribuzioni o dei redditi soggetti a contribuzione in base alla legislazione italiana, anche per i periodi accreditabili ai sensi della legislazione canadese; (d) se la durata totale dei periodi accreditabili ai sensi della legislazione delle due Parti e' superiore alla durata massima stabilita dalla legislazione italiana per beneficiare di una prestazione completa, l'istituzione competente italiana prende in considerazione tale durata massima in luogo della durata totale dei periodi in questione. 3. Se la legislazione italiana subordina l'acquisizione del diritto a determinate prestazioni alla condizione che i periodi di contribuzione siano stati compiuti in una professione sottoposta ad un regime speciale, saranno presi in considerazione solamente i periodi accreditabili ai sensi della legislazione canadese nella stessa professione. Se, malgrado la totalizzazione dei periodi, la persona non soddisfa le condizioni richieste per beneficiare delle suddette prestazioni, tali periodi saranno utilizzati ai fini dell'ammissione al beneficio delle prestazioni del regime generale. 4. Se il diritto ad una prestazione e' determinato mediante l'applicazione dell'Articolo 14, i periodi accreditabili ai sensi della legislazione di Stati terzi saranno presi in considerazione allo scopo di calcolare l'importo teorico ed il rapporto tra i periodi di cui al paragrafo 2, lettere (a) e (b) del presente Articolo. 5. Se una persona che risiede in Italia ha diritto a prestazioni ai sensi delle legislazioni di entrambe le Parti e se la somma di queste prestazioni non raggiunge l'importo del trattamento minimo di pensione stabilito dalla legislazione italiana, l'istituzione competente italiana concede, in aggiunta alla propria prestazione, un'integrazione necessaria per raggiungere l'importo di detto trattamento minimo di pensione.