(Accordo-art. 19)
                             Articolo 19 
              Calcolo dell'ammontare della prestazione 
 
  1.  Se  una  persona  soddisfa  le   condizioni   stabilite   dalla
legislazione italiana per l'acquisizione del diritto alle prestazioni
senza che sia necessario ricorrere alla  totalizzazione  dei  periodi
prevista dal Capitolo  I  della  presente  Parte  III,  l'istituzione
competente italiana e' tenuta a versare l'importo  della  prestazione
calcolato unicamente sulla base dei  periodi  accreditabili  in  base
alla legislazione che essa  applica;  tale  disposizione  si  applica
anche quando la persona  ha  diritto,  ai  sensi  della  legislazione
canadese, ad una prestazione concessa in base alla totalizzazione dei
periodi come previsto dal Capitolo I della presente Parte III. 
  2. Se una persona non puo' far valere il diritto  alle  prestazioni
ai sensi della legislazione italiana  sulla  base  dei  soli  periodi
accreditati in base a  tale  legislazione,  l'istituzione  competente
italiana verifica se il  diritto  a  tali  prestazioni  possa  essere
stabilito totalizzando i periodi accreditabili ai sensi del  Capitolo
I della presente parte III: 
  L'ammontare della prestazione sara' calcolata nel modo seguente: 
  (a) si determina l'importo teorico della prestazione cui la persona
avrebbe diritto se tutti i periodi totalizzati fossero stati compiuti
in base alla legislazione italiana; 
  (b) si stabilisce l'importo effettivo della  prestazione  spettante
alla persona, riducendo l'importo teorico di cui alla lettera (a)  in
base  al  rapporto  tra  i  periodi  accreditabili  ai  sensi   della
legislazione che essa applica ed il totale  dei  periodi  accreditati
nelle due Parti; 
  (c) per determinare le prestazioni ai sensi del presente paragrafo,
l'istituzione competente italiana prende in considerazione  la  media
delle retribuzioni o dei redditi soggetti  a  contribuzione  in  base
alla legislazione italiana, anche  per  i  periodi  accreditabili  ai
sensi della legislazione canadese; 
  (d) se la durata totale dei periodi accreditabili  ai  sensi  della
legislazione  delle  due  Parti  e'  superiore  alla  durata  massima
stabilita  dalla  legislazione  italiana  per  beneficiare   di   una
prestazione completa, l'istituzione  competente  italiana  prende  in
considerazione tale durata massima in luogo della durata  totale  dei
periodi in questione. 
  3. Se la legislazione italiana subordina l'acquisizione del diritto
a  determinate  prestazioni  alla  condizione  che   i   periodi   di
contribuzione siano stati compiuti in una professione  sottoposta  ad
un regime speciale,  saranno  presi  in  considerazione  solamente  i
periodi accreditabili ai  sensi  della  legislazione  canadese  nella
stessa professione. Se, malgrado la totalizzazione  dei  periodi,  la
persona non soddisfa le condizioni richieste  per  beneficiare  delle
suddette  prestazioni,  tali  periodi  saranno  utilizzati  ai   fini
dell'ammissione al beneficio delle prestazioni del regime generale. 
  4. Se  il  diritto  ad  una  prestazione  e'  determinato  mediante
l'applicazione dell'Articolo 14, i  periodi  accreditabili  ai  sensi
della legislazione di Stati terzi  saranno  presi  in  considerazione
allo scopo di calcolare  l'importo  teorico  ed  il  rapporto  tra  i
periodi di cui al  paragrafo  2,  lettere  (a)  e  (b)  del  presente
Articolo. 
  5. Se una persona che risiede in Italia ha diritto a prestazioni ai
sensi delle legislazioni di entrambe le Parti e se la somma di queste
prestazioni  non  raggiunge  l'importo  del  trattamento  minimo   di
pensione  stabilito  dalla   legislazione   italiana,   l'istituzione
competente italiana concede, in aggiunta  alla  propria  prestazione,
un'integrazione  necessaria  per  raggiungere  l'importo   di   detto
trattamento minimo di pensione.