(Accordo-art. 2)
                             Articolo 2 
            Legislazioni alle quali si applica l'Accordo 
 
  1. Il presente Accordo si applica: 
  (a) per quanto concerne l'Italia: 
  (i)  alla   legislazione   concernente   l'assicurazione   generale
obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e  i  superstiti  per  i
lavoratori  dipendenti  e  le  relative  gestioni  speciali   per   i
lavoratori autonomi; 
  (ii)  alla  legislazione  concernente   i   regimi   speciali   per
determinate categorie di lavoratori, in  quanto  relativa  ai  rischi
coperti dalla legislazione di cui alla-lettera (i); 
  (iii) alla legislazione  concernente  l'assicurazione  obbligatoria
contro la tubercolosi; 
  (iv) alla legislazione concernente le prestazioni familiari  per  i
titolari di pensione; 
  (b) per quanto concerne il Canada: 
  (i) all'Old Age Security Act e ai relativi regolamenti; 
  (ii) al Regime pensionistico del Canada e ai relativi regolamenti. 
  2. Il  presente  Accordo  si  applica  ugualmente  alle  leggi,  ai
regolamenti  e  agli  altri  atti  legislativi  che  modifichino   le
legislazioni di cui al precedente paragrafo 1. 
  3.  Il  presente  Accordo  si  applica  altresi'  alle  leggi,   ai
regolamenti e ad altri atti legislativi che estendano la legislazione
esistente di una Parte a nuove categorie di  beneficiari,  sempreche'
tale  Parte  non  abbia  notificato  all'altra  la  sua   opposizione
all'estensione, entro tre mesi dalla data di  entrata  in  vigore  di
detta normativa.