Articolo 2 Legislazioni alle quali si applica l'Accordo 1. Il presente Accordo si applica: (a) per quanto concerne l'Italia: (i) alla legislazione concernente l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti per i lavoratori dipendenti e le relative gestioni speciali per i lavoratori autonomi; (ii) alla legislazione concernente i regimi speciali per determinate categorie di lavoratori, in quanto relativa ai rischi coperti dalla legislazione di cui alla-lettera (i); (iii) alla legislazione concernente l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi; (iv) alla legislazione concernente le prestazioni familiari per i titolari di pensione; (b) per quanto concerne il Canada: (i) all'Old Age Security Act e ai relativi regolamenti; (ii) al Regime pensionistico del Canada e ai relativi regolamenti. 2. Il presente Accordo si applica ugualmente alle leggi, ai regolamenti e agli altri atti legislativi che modifichino le legislazioni di cui al precedente paragrafo 1. 3. Il presente Accordo si applica altresi' alle leggi, ai regolamenti e ad altri atti legislativi che estendano la legislazione esistente di una Parte a nuove categorie di beneficiari, sempreche' tale Parte non abbia notificato all'altra la sua opposizione all'estensione, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore di detta normativa.