(Accordo-art. 20)
                             Articolo 20 
                   Prestazioni familiari italiane 
 
  1. Fatto salvo quanto stabilito al paragrafo 2, ad una persona  che
riceve una pensione  italiana  di  vecchiaia,  di  invalidita'  o  ai
superstiti, sono corrisposte le prestazioni  familiari  anche  per  i
membri della sua famiglia che risiedono in Canada,  sempreche'  siano
soddisfatte le condizioni stabilite dalla legislazione italiana. 
  2. Il paragrafo 1 non si applica a quei membri  della  famiglia  di
una  persona  che  risiede  in  Canada  ai  quali  siano  corrisposte
prestazioni canadesi per figli, diverse da quelle concesse  ai  sensi
del Regime pensionistico del Canada.