Articolo 20 Prestazioni familiari italiane 1. Fatto salvo quanto stabilito al paragrafo 2, ad una persona che riceve una pensione italiana di vecchiaia, di invalidita' o ai superstiti, sono corrisposte le prestazioni familiari anche per i membri della sua famiglia che risiedono in Canada, sempreche' siano soddisfatte le condizioni stabilite dalla legislazione italiana. 2. Il paragrafo 1 non si applica a quei membri della famiglia di una persona che risiede in Canada ai quali siano corrisposte prestazioni canadesi per figli, diverse da quelle concesse ai sensi del Regime pensionistico del Canada.