(Accordo-art. 22)
                             Articolo 22 
                        Intese amministrative 
 
  1. Le autorita' competenti delle due Parti  stabiliscono,  mediante
intese amministrative,  le  misure  necessarie  all'applicazione  del
presente Accordo. 
  2. In tali intese sono  indicate  le  autorita'  e  le  istituzioni
competenti e sono  designati  gli  organismi  di  collegamento  delle
Parti.