Articolo 23 Scambio di informazioni e assistenza reciproca 1. Le autorita' competenti e le istituzioni incaricate dell'applicazione del presente Accordo: (a) si comunicano vicendevolmente qualsiasi informazione necessaria ai fini dell'applicazione dell'Accordo, in conformita' alle disposizioni delle rispettive legislazioni; (b) si prestano i propri buoni uffici e si forniscono reciproca assistenza per quanto concerne la determinazione o il pagamento di qualsiasi prestazione ai sensi del presente Accordo; (c) si comunicano vicendevolmente, al piu' presto possibile, tutte le informazioni relative alle misure da loro adottate per l'applicazione del presente Accordo o relative alle modifiche apportate nelle rispettive legislazioni, per quanto tali modifiche incidano sull'applicazione delle disposizioni dell'Accordo stesso. 2. Salvo sia altrimenti previsto dal presente Accordo, e subordinatamente a qualsiasi condizione che possa essere posta in un'intesa amministrativa conclusa ai sensi dell'Articolo 22, l'assistenza di cui al paragrafo 1 lettera (b) e' fornita gratuitamente. 3. A meno che la divulgazione non sia consentita dalle leggi di una Parte, ogni informazione relativa a singoli casi, che sia trasmessa in conformita' del presente Accordo a questa Parte dall'altra Parte, e' riservata ed e' utilizzata esclusivamente ai fini dell'attuazione del presente Accordo e della legislazione alla quale detto Accordo si applica.