(Accordo-art. 23)
                             Articolo 23 
           Scambio di informazioni e assistenza reciproca 
 
  1.  Le   autorita'   competenti   e   le   istituzioni   incaricate
dell'applicazione del presente Accordo: 
  (a) si comunicano vicendevolmente qualsiasi informazione necessaria
ai  fini  dell'applicazione   dell'Accordo,   in   conformita'   alle
disposizioni delle rispettive legislazioni; 
  (b) si prestano i propri buoni uffici  e  si  forniscono  reciproca
assistenza per quanto concerne la determinazione o  il  pagamento  di
qualsiasi prestazione ai sensi del presente Accordo; 
  (c) si comunicano vicendevolmente, al piu' presto possibile,  tutte
le  informazioni  relative  alle  misure   da   loro   adottate   per
l'applicazione  del  presente  Accordo  o  relative  alle   modifiche
apportate nelle rispettive legislazioni, per  quanto  tali  modifiche
incidano sull'applicazione delle disposizioni dell'Accordo stesso. 
  2.  Salvo  sia  altrimenti  previsto  dal   presente   Accordo,   e
subordinatamente a qualsiasi condizione che  possa  essere  posta  in
un'intesa  amministrativa  conclusa  ai   sensi   dell'Articolo   22,
l'assistenza  di  cui  al  paragrafo  1  lettera   (b)   e'   fornita
gratuitamente. 
  3. A meno che la divulgazione non sia consentita dalle leggi di una
Parte, ogni informazione relativa a singoli casi, che  sia  trasmessa
in conformita' del presente Accordo a questa Parte dall'altra  Parte,
e' riservata ed e' utilizzata esclusivamente ai fini  dell'attuazione
del presente Accordo e della legislazione alla quale detto Accordo si
applica.