(Accordo-art. 24)
                             Articolo 24 
                        Accertamenti sanitari 
 
  1. Se l'istituzione competente di una Parte chiede  all'istituzione
competente dell'altra Parte di sottoporre ad accertamenti sanitari un
richiedente o un beneficiario che risiede nel  territorio  di  questa
seconda  Parte,  tali  accertamenti  sono  predisposti  o  effettuati
dall'istituzione di questa Parte. 
  2. Le spese relative  a  tali  accertamenti  sanitari,  siano  essi
eseguiti da uno specialista o da un medico generico,  sono  a  carico
della istituzione che li ha richiesti. 
  3. Nelle intese  amministrative  di  cui  all'Articolo  22  saranno
stabilite  le  modalita'  di  applicazione  delle  disposizioni   del
presente Articolo.