(Accordo-art. 25)
                             Articolo 25 
           Esenzione o riduzione di tasse, imposte, oneri 
 
  1. Qualsiasi esenzione o riduzione di tasse, imposte, spese legali,
consolari o amministrative previste dalla legislazione di  una  Parte
ai fini del rilascio di un  certificato  o  documento  richiesto  per
l'applicazione di questa legislazione, e' estesa ai certificati o  ai
documenti richiesti per l'applicazione della legislazione  dell'altra
Parte. 
  2. Qualsiasi atto o documento di' natura  ufficiale  richiesto  per
l'applicazione del presente Accordo e' esente  da  autenticazione  da
parte  delle  autorita'  diplomatiche  o  consolari   o   da   simili
formalita'.