(Accordo-art. 26)
                             Articolo 26 
                       Lingua di comunicazione 
 
  Per  l'applicazione  del  presente  Accordo  le  autorita'   e   le
istituzioni competenti e gli organismi di  collegamento  delle  Parti
possono  comunicare  direttamente  in  una  qualsiasi  delle   lingue
ufficiali di entrambe le Parti.