(Accordo-art. 27)
                             Articolo 27 
           Presentazione delle domande, istanze o ricorsi 
 
  1.  Qualsiasi  domanda,   notifica   o   ricorso   concernente   la
determinazione o  il  pagamento  di  una  prestazione  in  base  alla
legislazione di una  Parte,  che,  ai  fini  di  questa  legislazione
avrebbe dovuto essere presentata  entro  un  determinato  termine  ad
un'istituzione competente di detta Parte, ma  che  invece  sia  stata
presentata entro lo stesso termine  alla  corrispondente  istituzione
competente dell'altra Parte,  e'  considerata  come  se  fosse  stata
presentata alla istituzione competente della prima Parte. 
  2.  Una  domanda  di  prestazione   presentata   ai   sensi   della
legislazione di una Parte sara' considerata come presentata ai  sensi
della legislazione dell'altra  Parte,  qualora  l'interessato  chieda
espressamente per iscritto che la domanda venga  esaminata  anche  ai
sensi di questa seconda legislazione. 
  3. In tutti i  casi  in  cui  si  applicano  i  paragrafi  1  o  2,
l'istituzione alla quale, la domanda, la notifica o il ricorso  siano
stati presentati, dovra' trasmetterli al piu' presto  possibile  alla
competente istituzione dell'altra Parte.