(Accordo-art. 28)
                             Articolo 28 
                     Pagamento delle prestazioni 
 
  1. L'istituzione competente di  una  Parte  si  libera  validamente
delle obbligazioni derivanti dal presente  Accordo  nella  valuta  di
tale Parte. 
  2. Le prestazioni sono pagate ai beneficiari  esenti  da  qualsiasi
deduzione per spese amministrative che possano essere state sostenute
nel pagamento delle prestazioni stesse.