(Accordo-art. 29)
                             Articolo 29 
                   Risoluzione delle controversie 
 
  1. Le autorita' competenti delle due Parti dirimeranno, per  quanto
possibile,   qualunque   controversia   che   possa   sorgere   nella
interpretazione o applicazione del presente Accordo nello  spirito  e
secondo i principi fondamentali dell'Accordo stesso. 
  2. Le Parti si consulteranno tempestivamente, su richiesta  di  una
delle Parti, in merito a controversie che  non  siano  state  risolte
dalle autorita' competenti ai sensi del paragrafo 1. 
  3. Qualora una controversia non possa essere  risolta,  essa  sara'
sottoposta, a richiesta  di  una  delle  Parti,  ad  una  commissione
arbitrale composta da un rappresentante nominato  da  ciascuna  delle
Parti e da un terzo membro scelto di comune accordo dalle due  Parti,
o, in mancanza di accordo, dal Presidente della Corte  Internazionale
di Giustizia. 
  4. La decisione degli arbitri e' definitiva e vincolante.