(Accordo-art. 3)
                             Articolo 3 
               Persone alle quali si applica l'Accordo 
 
  Il presente Accordo si applica alle persone che sono o  sono  state
soggette alla legislazione del Canada o dell'Italia, nonche' ai  loro
Familiari e superstiti, secondo quanto specificato dalla legislazione
applicabile dell'una o dell'altra Parte.