(Accordo-art. 31)
                             Articolo 31 
Valutazione di periodi ed eventi pregressi e disposizioni transitorie 
 
  1. Qualisiasi periodo accreditabile ai sensi della legislazione  di
una delle Parti, prima della data dell'entrata in vigore del presente
Accordo, e' preso in considerazione al fine di determinare il diritto
ad una prestazione ai sensi dell'Accordo stesso. 
  2. Salvo quanto disposto al paragrafo 4, il  presente  Accordo  non
conferisce alcun diritto a ricevere il pagamento di  una  prestazione
per periodi anteriori alla data della sua entrata in vigore. 
  3. Salvo quanto disposto al paragrafo 2, una prestazione in denaro,
diversa da un pagamento in capitale, e' pagata in virtu' del presente
Accordo con riferimento  ad  eventi  che  si  sono  verificati  prima
dell'entrata in vigore dell'Accordo. 
  4. Le domande di prestazioni in corso di trattazione alla  data  di
entrata in vigore del presente Accordo e le  domande  di  prestazioni
presentate successivamente a tale data e relative a diritti anteriori
a tale data spettanti in virtu' dell'Accordo di sicurezza sociale tra
l'Italia ed il  Canada,  firmato  a  Toronto  il  17  novembre  1977,
verranno definite, in base a tale Accordo, per quanto si riferisce ai
diritti maturati fino alla data di entrata  in  vigore  del  presente
Accordo, e in base a  quest'ultimo  Accordo  per  quanto  concerne  i
diritti che da esso derivano.