(Accordo-art. 32)
                             Articolo 32 
Cessazione dell'Accordo del 17 novembre 1977 e revisione dei diritti 
 
  1. Dalla data di entrata in vigore del presente Accordo,  l'Accordo
di Sicurezza Sociale tra l'Italia ed il Canada, firmato a Toronto  il
17 novembre 1977, cessera' di avere efficacia. 
  2. (a) Le prestazioni erogate in applicazione dell'Accordo  di  cui
al  paragrafo  1   potranno   essere   ricalcolate   dall'istituzione
competente, direttamente o  su  richiesta  del  beneficiano,  tenendo
conto delle disposizioni del presente Accordo; 
  (b) Se  la  domanda  di  ricalcolo  e'  presentata  all'istituzione
competente entro il temine di 24 mesi a partire dalla data di entrata
in vigore del presente Accordo, il ricalcolo avra'  effetto  da  tale
data senza che le disposizioni della legislazione di  una  delle  due
Parti relative alla decadenza o alla prescrizione dei diritti possano
essere opposte agli interessati; 
  (c) Se  la  domanda  di  ricalcolo  e'  presentata  all'istituzione
competente  dopo  la  scadenza  del  termine  di  24  mesi  sucessivi
all'entrata in vigore dell'Accordo, il calcolo  avra'  effetto  dalla
data di presentazione della domanda relativamente ai diritti che  non
sono decaduti o prescritti; 
  (d) Il ricalcolo non puo' in alcun  caso  comportare  la  riduzione
dell'ammontare della prestazione gia' in godimento.