Articolo 33 Entrata in vigore e cessazione 1. Il presente Accordo sara' ratificato ed entrera' in vigore il primo giorno del quarto mese successivo a quello in cui saranno stati scambiati gli strumenti di ratifica. 2. Il presente Accordo rimarra' in vigore senza limitazione di durata. Esso potra' essere denunciato in ogni momento da ciascuna Parte, con un preavviso di 12 mesi, mediante notifica scritta all'altra Parte. 3. Qualora l'Accordo cessi di essere in vigore, qualsiasi diritto acquisito da una persona, conformemente alle disposizioni dell'Accordo stesso, sara' conservato e si adotteranno, di concerto tra le Parti, le misure necessarie per la regolamentazione di qualsiasi diritto in corso di acquisizione a tale momento in virtu' di dette disposizioni. IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo. Fatto a Roma, il 22° giorno di maggio, 1995, in duplice esemplare nelle lingue italiana, inglese e francese, i tre testi facenti egualmente fede. Per il Governo Per il Governo della Repubblica Italiana del Canada (Firma) (Firma) Parte di provvedimento in formato grafico