(Accordo-art. 33)
                             Articolo 33 
                   Entrata in vigore e cessazione 
 
  1. Il presente Accordo sara' ratificato ed entrera'  in  vigore  il
primo giorno del quarto mese successivo a quello in cui saranno stati
scambiati gli strumenti di ratifica. 
  2. Il presente Accordo rimarra'  in  vigore  senza  limitazione  di
durata. Esso potra' essere denunciato in  ogni  momento  da  ciascuna
Parte, con  un  preavviso  di  12  mesi,  mediante  notifica  scritta
all'altra Parte. 
  3. Qualora l'Accordo cessi di essere in vigore,  qualsiasi  diritto
acquisito   da   una   persona,   conformemente   alle   disposizioni
dell'Accordo stesso, sara' conservato e si adotteranno,  di  concerto
tra le  Parti,  le  misure  necessarie  per  la  regolamentazione  di
qualsiasi diritto in corso di acquisizione a tale momento  in  virtu'
di dette disposizioni. 
 
 
  IN  FEDE  DI  CHE,  i  sottoscritti,  debitamente  autorizzati  dai
rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo. 
 
 
  Fatto a Roma, il 22° giorno di maggio, 1995, in  duplice  esemplare
nelle lingue italiana,  inglese  e  francese,  i  tre  testi  facenti
egualmente fede. 
    

       Per il Governo                                 Per il Governo
 della Repubblica Italiana                              del Canada
          (Firma)                                        (Firma)

    
              Parte di provvedimento in formato grafico