(Accordo-art. 4)
                             Articolo 4 
                     Eguaglianza di trattamento 
 
  Ogni persona che e' o e' stata soggetta alla  legislazione  di  una
Parte, nonche' i suoi familiari a carico e i superstiti,  godono  dei
diritti e sono soggetti agli obblighi della  legislazione  dell'altra
Parte alle stesse condizioni dei cittadini di quest'ultima Parte.