(Accordo-art. 5)
                             Articolo 5 
                  Esportabilita' delle prestazioni 
 
  1. Fatto salvo quanto diversamente previsto nel  presente  Accordo,
le prestazioni acquisite da ogni persona di cui  all'Articolo  3,  ai
sensi della legislazione di' una delle Parti o in virtu' del presente
Accordo, sono erogabili nel territorio dell'altra Parte  e  non  sono
soggette ad alcuna riduzione, modifica, sospensione,  soppressione  o
confisca per il solo fatto che il beneficiario risiede nel territorio
di questa seconda Parte. 
  2. Le prestazioni erogabili in virtu' del presente Accordo  ad  una
persona che e' o che e' stata soggetta alla legislazione di  entrambe
le Parti, ed ai suoi familiari o superstiti, sono erogate  anche  nel
territorio di un terzo Stato.