(Accordo-art. 6)
                             Articolo 6 
                          Principi generali 
 
  1. Fatto salvo quanto previsto  dalle  disposizioni  successive  di
questa parte II: 
  (a) un lavoratore dipendente che svolga la  propria  attivita'  nel
territorio di una Parte e' soggetto,  rispetto  a  questa  attivita',
unicamente alla legislazione di questa Parte; 
  (b) un lavoratore autonomo residente nel territorio  di  una  Parte
che svolge la propria attivita' nel territorio di entrambe le  Parti,
e' soggetto, rispetto a questa attivita', soltanto alla  legislazione
della prima Parte. 
  2. Ai fini dell'applicazione  del  paragrafo  1,  lettera  (b),  un
lavoratore e' considerato risiedere nel territorio della Parte in cui
dispone di  una  dimora  permanente  e,  se  dispone  di  una  dimora
permanente  nei  territori  di  entrambe  le  Parti,  e'  considerato
risiedere  nel  territorio  della  Parte  nel  quale  ha  il   centro
principale dei propri interessi.