(Accordo-art. 7)
                             Articolo 7 
                              Distacchi 
 
  1. Un lavoratore dipendente che sia soggetto alla  legislazione  di
una Parte e che sia inviato dal proprio datore di lavoro  a  lavorare
nel territorio dell'altra  Parte,  e'  soggetto,  rispetto  a  questa
attivita', soltanto alla  legislazione  della  prima  Parte,  per  un
periodo non superiore a 24 mesi. 
  2. Il periodo, di cui al precedente paragrafo, puo' essere  esteso,
su richiesta del datore  di  lavoro  e  del  lavoratore,  qualora  le
autorita'  competenti  di  entrambe  le  Parti   ritengano   che   le
motivazioni addotte dai richiedenti giustifichino l'estensione.