(Accordo-art. 8)
                             Articolo 8 
          Personale occupato sulle piattaforme continentali 
 
  1. Le disposizioni  dell'Articolo  7  si  applicano  anche  ad  una
persona che sia inviata  a  lavorare  su  di  una  installazione  per
l'esplorazione del fondo e del sottosuolo marino  dell'area  o  dello
sfruttamento delle sue risorse minerali,  situata  sulla  piattaforma
continentale di' una Parte come se l'installazione fosse situata  nel
territorio di questa Parte. 
  2. Ai fini dell'applicazione del presente  articolo,  l'area  della
piattaforma continentale di una Parte  include  ogni  area  oltre  il
limite delle acque territoriali  di  quella  Parte  che,  secondo  il
diritto internazionale e  le  leggi  di  questa  Parte,  sia  un'area
rispetto alla quale tale Parte possa esercitare diritti sul  fondo  e
sottosuolo marino e sulle loro risorse naturali.