(Accordo-art. 9)
                             Articolo 9 
               Impiego a bordo di navi e di aeromobili 
 
  1. Una persona  che,  fatto  salvo  quanto  previsto  dal  presente
Accordo, sarebbe soggetta alla legislazione di entrambe le Parti  per
quanto riguarda l'impiego come membro dell'equipaggio  di  una  nave,
sara' soggetta, rispetto a tale impiego, soltanto  alla  legislazione
italiana se la nave batte  bandiera  italiana,  e  alla  legislazione
canadese in ogni altro caso. 
  2. Il personale navigante alle dipendenze di  una  compagnia  aerea
internazionale operante nel territorio di  entrambe  le  Parti  sara'
soggetto, in relazione a  tale  attivita',  alla  legislazione  della
Parte nel cui territorio la compagnia aerea ha la  sua  sede  legale,
salvo che tale personale abbia la residenza permanente nel territorio
dell'altra Parte, nel qual caso  e'  soggetto  alla  legislazione  di
quest'ultima Parte.