(Protocollo-art. 5)
                             Articolo 5 
 
  L'Articolo 17 dell'Accordo viene modificato come segue: 
  (a) Al paragrafo 1, i  termini  "assegno  per  il  coniuge"  e  "un
assegno per il coniuge" vengono eliminati  ovunque  essi  figurino  e
sostituiti con il termine "assegno". 
  (b) Al paragrafo 3 il termine "per il coniuge" viene eliminato.