Articolo 5 L'Articolo 17 dell'Accordo viene modificato come segue: (a) Al paragrafo 1, i termini "assegno per il coniuge" e "un assegno per il coniuge" vengono eliminati ovunque essi figurino e sostituiti con il termine "assegno". (b) Al paragrafo 3 il termine "per il coniuge" viene eliminato.