(Protocollo-art. 7)
                             Articolo 7 
 
  L'articolo 27 dell'Accordo viene modificato come segue: 
  (a) Il paragrafo 1 viene modificato  aggiungendo  alla  fine  dello
stesso la seguente frase: 
  "Come data di presentazione di  una  domanda,  notifica  o  ricorso
all'istituzione competente dell'alta Parte, si considerera'  la  data
di presentazione delle stesse all'istituzione competente della  prima
Parte." 
  (b) Il nuovo paragrafo 4 che segue viene inserito  subito  dopo  il
paragrafo 3: 
  "Il  paragrafo  1  non  avra'   effetti   sull'applicazione   delle
disposizioni della legislazione italiana relative  all'obbligo  delle
istituzioni competenti di  corrispondere  interessi  stabiliti  dalla
legge sulle prestazioni previste da accordi internazionali."