(Accordo-art. 8)
 
                               Art. 8. 
                    Consultazioni ed emendamenti 
 
  1.  Qualora  sorgano  difficolta'  nell'applicazione  del  presente
Accordo, ciascuna Parte puo' chiedere  di  avviare  consultazioni  al
fine di  elaborare  misure  adeguate  a  garantire  l'esecuzione  del
presente Accordo. 
  2. Il presente Accordo  puo'  essere  modificato  con  il  consenso
scritto tra le Parti. Ogni emendamento  entrera'  in  vigore  con  le
stesse procedure di cui al paragrafo 1 dell'articolo 10.