Art. 10. Dividendi 1. I dividendi pagati da una societa' residente di una Parte Contraente a un residente dell'altra Parte Contraente sono imponibili in detta altra Parte. 2. Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati anche nella Parte Contraente di cui la societa' che paga i dividendi e' residente ed in conformita' con la legislazione di detta Parte, ma se l'effettivo beneficiario dei dividendi e' un residente dell'altra Parte Contraente, l'imposta cosi' applicata non puo' eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi. Le autorita' competenti delle Parti contraenti stabiliranno di comune accordo le modalita' di applicazione di tale limitazione. ll presente paragrafo non riguarda l'imposizione della societa' per gli utili con i quali sono stati pagati i dividendi. 3. Ai fini del presente articolo, il termine "dividendi" designa i redditi derivanti da azioni, da azioni o diritti di godimento, da quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonche' i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione della Parte di cui e' residente la societa' distributrice. 4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di una Parte Contraente. eserciti nell'altra Parte Contraente, di cui e' residente la societa' che paga i dividendi, un'attivita' industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata oppure una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, e la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente a tale stabile organizzazione o base fissa. In tal caso, sono applicabili, a seconda dei casi, le disposizioni degli articoli 7 o 14. 5. Qualora una societa' residente di una Parte contraente ricavi utili o redditi dall'altra Parte Contraente, detta altra Parte non puo' applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla societa', a meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di detta altra Parte o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad una stabile organizzazione o a una base fissa situate in detta altra Parte, ne' prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti della societa', anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscono in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detta altra Parte. 6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano qualora lo scopo principale o uno degli scopi principali della persona interessata alla creazione o alla cessione delle azioni o di altre quote rispetto alle quali sono pagati i dividendi, sia stato quello di ottenere i benefici previsti dal presente articolo mediante tale creazione o cessione.