(Accordo-art. 10)
 
                              Art. 10. 
                              Dividendi 
 
    1. I dividendi pagati da una  societa'  residente  di  una  Parte
Contraente a un residente dell'altra Parte Contraente sono imponibili
in detta altra Parte. 
    2. Tuttavia, tali dividendi possono essere  tassati  anche  nella
Parte Contraente di cui la societa' che paga i dividendi e' residente
ed  in  conformita'  con  la  legislazione  di  detta  Parte,  ma  se
l'effettivo beneficiario dei dividendi  e'  un  residente  dell'altra
Parte Contraente, l'imposta cosi' applicata non puo' eccedere  il  10
per cento dell'ammontare lordo dei dividendi. 
    Le autorita' competenti delle Parti  contraenti  stabiliranno  di
comune accordo le modalita' di applicazione di tale  limitazione.  ll
presente paragrafo non riguarda l'imposizione della societa' per  gli
utili con i quali sono stati pagati i dividendi. 
    3. Ai fini del presente articolo, il termine "dividendi"  designa
i redditi derivanti da azioni, da azioni o diritti di  godimento,  da
quote  minerarie,  da  quote  di  fondatore  o  da  altre  quote   di
partecipazione agli  utili,  ad  eccezione  dei  crediti,  nonche'  i
redditi di  altre  quote  sociali  assoggettati  al  medesimo  regime
fiscale dei redditi delle azioni secondo la legislazione della  Parte
di cui e' residente la societa' distributrice. 
    4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel  caso
in cui il beneficiario effettivo  dei  dividendi,  residente  di  una
Parte Contraente. eserciti nell'altra Parte  Contraente,  di  cui  e'
residente la societa' che paga i dividendi, un'attivita'  industriale
o commerciale per mezzo di una  stabile  organizzazione  ivi  situata
oppure una professione  indipendente  mediante  una  base  fissa  ivi
situata, e la partecipazione generatrice dei dividendi si  ricolleghi
effettivamente a tale stabile organizzazione o  base  fissa.  In  tal
caso, sono applicabili, a seconda dei  casi,  le  disposizioni  degli
articoli 7 o 14. 
    5. Qualora una societa' residente di una Parte contraente  ricavi
utili o redditi dall'altra Parte Contraente, detta  altra  Parte  non
puo' applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla societa',  a
meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di  detta  altra
Parte o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi
effettivamente ad una stabile  organizzazione  o  a  una  base  fissa
situate in detta altra Parte, ne' prelevare alcuna imposta, a  titolo
di imposizione degli utili non distribuiti della societa', anche se i
dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscono in tutto o
in parte utili o redditi realizzati in detta altra Parte. 
    6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano qualora
lo scopo principale  o  uno  degli  scopi  principali  della  persona
interessata alla creazione o alla cessione delle azioni  o  di  altre
quote rispetto alle quali sono pagati i dividendi, sia  stato  quello
di ottenere i benefici previsti dal presente articolo  mediante  tale
creazione o cessione.