(Accordo-art. 11)
 
                              Art. 11. 
                              Interessi 
 
    1. Gli interessi provenienti da una Parte Contraente e  pagati  a
un residente dell'altra Parte Contraente  sono  imponibili  in  detta
altra Parte. 
    2. Tuttavia, tali interessi sono  imponibili  anche  nella  Parte
Contraente dalla quale essi  provengono  ed  in  conformita'  con  la
legislazione di detta Parte, ma, se il beneficiario  effettivo  degli
interessi e un residente dell'altra Parte Contraente, l'imposta cosi'
applicata non puo' eccedere il 12,5 per  cento  dell'ammontare  lordo
degli interessi.  Le  autorita'  competenti  delle  Parti  contraenti
stabiliranno di comune accordo le modalita' di applicazione  di  tale
limitazione. 
    3. Nonostante le disposizioni  del  paragrafo  2,  gli  interessi
provenienti  da  una  Parte  Contraente  e  pagati  a  un   residente
dell'altra Parte Contraente sono esenti da imposta in detta Parte se: 
    (a) detto residente e' il beneficiario effettivo degli  interessi
e il debitore degli interessi e' il Governo di detta Parte Contraente
o un suo ente locale; o 
    (b)  gli  interessi  sono  pagati  al  Governo  dell'altra  Parte
Contraente o a una sua suddivisione politica o amministrativa o a  un
suo ente locale; oppure 
    (c) gli interessi sono pagati ad altri enti o organismi (compresi
gli istituti finanziari) interamente posseduti o nominati dal Governo
di  un  Parte  Contraente  o  una   sua   suddivisione   politica   o
amministrativa o un suo ente  locale  e  che  svolgono  attivita'  di
carattere governativo. 
    4. Ai fini del presente articolo, il termine "interessi"  designa
i redditi dei crediti di qualsiasi natura, garantiti o non da ipoteca
e recanti o meno una clausola di partecipazione  agli  utili,  e,  in
particolare, i redditi dei titoli del debito  pubblico  e  i  redditi
delle obbligazioni di prestiti, compresi  i  premi  ed  altri  frutti
relativi a tali titoli. Le penali per ritardato  pagamento  non  sono
considerate come interessi ai fini del presente articolo. 
    5. Le disposizioni dei paragrafi da 1 a 3 non  si  applicano  nel
caso in cui il beneficiario effettivo degli interessi,  residente  di
una Parte Contraente,  eserciti  nell'altra  Parte  Contraente  dalla
quale  provengono   gli   interessi,   un'attivita'   industriale   o
commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata o una
professione indipendente mediante una base fissa ivi situata,  ed  il
credito generatore degli interessi si ricolleghi effettivameme a tale
stabile organizzazione o base fissa. In tal caso, sono applicabili, a
seconda dei casi, le disposizioni degli articoli 7 o 14. 
    6.  Gli  interessi  si  considerano  provenienti  da  una   Parte
Contraente  quando  il  debitore  e  un  residente  di  detta  Parte.
Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o no
di una Parte Contraente, ha  in  una  Parte  Contraente  una  stabile
organizzazione o una base fissa per le cui necessita' viene contratto
il debito sul quale sono pagati gli interessi e tali interessi sono a
carico della stabile organizzazione o della base fissa, gli interessi
stessi si considerano provenienti dalla Parte in cui  e'  situata  la
stabile organizzazione o la base fissa. 
    7. Se, in conseguenza  di  particolari  relazioni  esistenti  tra
debitore e beneficiario effettivo o tra  ciascuno  di  essi  e  terze
persone, l'ammontare degli interessi, per una  qualsivoglia  ragione,
eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario
effettivo  in  assenza  di  simili  relazioni,  le  disposizioni  del
presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare.  In
tal  caso,  la  parte  eccedente  dei  pagamenti  e'  imponibile   in
conformita' con la legislazione di ciascuna Parte Contraente,  tenuto
conto delle altre disposizioni del presente Accordo. 
    8. Le disposizioni del presente articolo non si applicano qualora
lo scopo principale  o  uno  degli  scopi  principali  della  persona
interessata alla creazione o alla cessione del  credito  rispetto  al
quale sono pagati gli interessi,  sia  stato  quello  di  ottenere  i
benefici previsti dal presente articolo per mezzo di detta  creazione
o cessione.