(Accordo-art. 12)
 
                              Art. 12. 
                               Canoni 
 
    1. I canoni provenienti da una Parte Contraente  e  pagati  a  un
residente dell'altra Parte Contraente sono imponibili in detta  altra
Parte. 
    2. Tuttavia,  tali  canoni  sono  imponibili  anche  nella  Parte
Contraente dalla quale  essi  provengono  e  in  conformita'  con  la
legislazione di detta Parte, ma, se  il  beneficiario  effettivo  dei
canoni e' un residente dell'altra Parte Contraente,  l'imposta  cosi'
applicata non puo' eccedere il 15 per cento dell'ammontare lordo  dei
canoni. Le autorita' competenti delle Parti  Contraenti  stabiliranno
di comune accordo le modalita' di applicazione di tale limitazione. 
    3. Ai fini del presente articolo, il termine «canoni»  designa  i
compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o  la  concessione
in uso, di un diritto d'autore  su  opere  letterarie,  artistiche  o
scientifiche, ivi compresi il software, le pellicole cinematografiche
o  le  pellicole  o  le  registrazioni  utilizzate  per  trasmissioni
radiofoniche o televisive, di  brevetti,  marchi  di  fabbrica  o  di
commercio, disegni o modelli, progetti, formule o  processi  segreti,
nonche'  per  l'uso  o  la  concessione  in   uso   di   attrezzature
industriali,  commerciali   o   scientifiche   o   per   informazioni
concernenti  esperienze  di  carattere  industriale,  commerciale   o
scientifico. 
    4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel  caso
in cui il beneficiario effettivo dei canoni, residente di  una  Parte
Contraente,  eserciti  nell'altra  Parte   Contraente   dalla   quale
provengono i canoni, un'attivita' commerciale o industriale per mezzo
di  una  stabile  organizzazione  ivi  situata  o   una   professione
indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il diritto o  il
bene generatore dei canoni  si  ricolleghino  effettivamente  a  tale
stabile organizzazione o base fissa. 
    In  tal  caso,  sono  applicabili,  a  seconda   dei   casi,   le
disposizioni degli articoli 7 e 14. 
    5. I canoni si considerano provenienti da  una  Parte  Contraente
quando il debitore e un residente di detta parte. Tuttavia, quando il
debitore dei canoni, sia esso residente o no di una Parte Contraente,
ha in una Parte Contraente una  stabile  organizzazione  o  una  base
fissa per le cui necessita' e' stato contratto l'obbligo al pagamento
dei  canoni,  e  tali  canoni  sono  a   carico   di   tale   stabile
organizzazione o della base fissa, i  canoni  stessi  si  considerano
provenienti dalla Parte in cui e' situata la stabile organizzazione o
la base fissa. 
    6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti  tra  il
debitore e il beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi  e  terze
persone, l'ammontare dei canoni, per una qualsivoglia ragione, eccede
quello che  sarebbe  stato  convenuto  tra  debitore  e  beneficiario
effettivo  in  assenza  di  simili  relazioni,  le  disposizioni  del
presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare.  In
tal  caso,  la  parte  eccedente  dei  pagamenti  e'  imponibile   in
conformita' con la legislazione di ciascuna Parte Contraente,  tenuto
conto delle altre disposizioni del presente Accordo. 
    7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano qualora
lo scopo principale  o  uno  degli  scopi  principali  della  persona
interessata alla creazione o alla cessione dei  diritti  rispetto  ai
quali sono pagati i canoni, sia stato quello di ottenere  i  benefici
previsti dal  presente  articolo  per  mezzo  di  detta  creazione  o
cessione.