Art. 12. Canoni 1. I canoni provenienti da una Parte Contraente e pagati a un residente dell'altra Parte Contraente sono imponibili in detta altra Parte. 2. Tuttavia, tali canoni sono imponibili anche nella Parte Contraente dalla quale essi provengono e in conformita' con la legislazione di detta Parte, ma, se il beneficiario effettivo dei canoni e' un residente dell'altra Parte Contraente, l'imposta cosi' applicata non puo' eccedere il 15 per cento dell'ammontare lordo dei canoni. Le autorita' competenti delle Parti Contraenti stabiliranno di comune accordo le modalita' di applicazione di tale limitazione. 3. Ai fini del presente articolo, il termine «canoni» designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso, di un diritto d'autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, ivi compresi il software, le pellicole cinematografiche o le pellicole o le registrazioni utilizzate per trasmissioni radiofoniche o televisive, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti, nonche' per l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche o per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico. 4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei canoni, residente di una Parte Contraente, eserciti nell'altra Parte Contraente dalla quale provengono i canoni, un'attivita' commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata o una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata, ed il diritto o il bene generatore dei canoni si ricolleghino effettivamente a tale stabile organizzazione o base fissa. In tal caso, sono applicabili, a seconda dei casi, le disposizioni degli articoli 7 e 14. 5. I canoni si considerano provenienti da una Parte Contraente quando il debitore e un residente di detta parte. Tuttavia, quando il debitore dei canoni, sia esso residente o no di una Parte Contraente, ha in una Parte Contraente una stabile organizzazione o una base fissa per le cui necessita' e' stato contratto l'obbligo al pagamento dei canoni, e tali canoni sono a carico di tale stabile organizzazione o della base fissa, i canoni stessi si considerano provenienti dalla Parte in cui e' situata la stabile organizzazione o la base fissa. 6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei canoni, per una qualsivoglia ragione, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario effettivo in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti e' imponibile in conformita' con la legislazione di ciascuna Parte Contraente, tenuto conto delle altre disposizioni del presente Accordo. 7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano qualora lo scopo principale o uno degli scopi principali della persona interessata alla creazione o alla cessione dei diritti rispetto ai quali sono pagati i canoni, sia stato quello di ottenere i benefici previsti dal presente articolo per mezzo di detta creazione o cessione.