(Accordo-art. 13)
 
                              Art. 13. 
                          Utili di capitale 
 
    1. Gli utili che un residente  di  una  Parte  Contraente  deriva
dall'alienazione di beni immobili di cui  all'articolo  o  e  situati
nell'altra Parte Contraente sono imponibili in detta altra Parte. 
    2. Gli utili derivanti dall'alienazione di  beni  mobili  facenti
parte dell'attivo di una stabile organizzazione che un'impresa di una
Parte Contraente ha  nell'altra  Parte  Contraente,  ovvero  di  beni
mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un residente  di
una Parte Contraente nell'altra Parte Contraente per  l'esercizio  di
una  professione  indipendente,  compresi   gli   utili   provenienti
dall'alienazione di detta stabile organizzazione (da sola  o  in  uno
con l'intera impresa) o di detta base fissa, sono imponibili in detta
altra Parte. 
    3. Gli utili  che  un'impresa  di  una  Parte  Contraente  deriva
dall'alienazione di navi o  di  aeromobili  utilizzati  nel  traffico
internazionale o di beni mobili relativi all'utilizzo di dette navi o
aeromobili sono imponibili solo in detta Parte Contraente. 
    4. Gli utili che un residente  di  una  Parte  Contraente  ritrae
dall'alienazione di azioni di una societa' derivanti piu' del 50% del
loro valore, direttamente o indirettamente, da beni immobili  situati
nell'altra Parte Contraente sono imponibili  in  detta  altra  Parte.
Tuttavia, il presente paragrafo non si applica agli  utili  derivanti
dall'alienazione di azioni quotate in una borsa valori di  una  delle
Parti contraenti o in qualsiasi altra borsa valori concordata tra  le
autorita' competenti. 
    5. Gli  utili  derivanti  dall'alienazione  di  ogni  altro  bene
diverso da quelli menzionati ai paragrafi 1, 2, 3 e 4 sono imponibili
soltanto nella Parte Contraente di cui l'alienante e' residente.