Art. 13. Utili di capitale 1. Gli utili che un residente di una Parte Contraente deriva dall'alienazione di beni immobili di cui all'articolo o e situati nell'altra Parte Contraente sono imponibili in detta altra Parte. 2. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili facenti parte dell'attivo di una stabile organizzazione che un'impresa di una Parte Contraente ha nell'altra Parte Contraente, ovvero di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un residente di una Parte Contraente nell'altra Parte Contraente per l'esercizio di una professione indipendente, compresi gli utili provenienti dall'alienazione di detta stabile organizzazione (da sola o in uno con l'intera impresa) o di detta base fissa, sono imponibili in detta altra Parte. 3. Gli utili che un'impresa di una Parte Contraente deriva dall'alienazione di navi o di aeromobili utilizzati nel traffico internazionale o di beni mobili relativi all'utilizzo di dette navi o aeromobili sono imponibili solo in detta Parte Contraente. 4. Gli utili che un residente di una Parte Contraente ritrae dall'alienazione di azioni di una societa' derivanti piu' del 50% del loro valore, direttamente o indirettamente, da beni immobili situati nell'altra Parte Contraente sono imponibili in detta altra Parte. Tuttavia, il presente paragrafo non si applica agli utili derivanti dall'alienazione di azioni quotate in una borsa valori di una delle Parti contraenti o in qualsiasi altra borsa valori concordata tra le autorita' competenti. 5. Gli utili derivanti dall'alienazione di ogni altro bene diverso da quelli menzionati ai paragrafi 1, 2, 3 e 4 sono imponibili soltanto nella Parte Contraente di cui l'alienante e' residente.