Art. 14. Professioni indipendenti 1. I redditi che un residente di una Parte Contraente deriva dall'esercizio di una libera professione o da altre attivita' di carattere indipendente sono imponibili soltanto in detta Parte, ad eccezione delle seguenti circostanze, nelle quali detti redditi sono imponibili anche nell'altra Parte Contraente: (a) se egli dispone abitualmente nell'altra Parte Contraente di una base fissa per l'esercizio delle sue attivita', in tal caso, sono imponibili in detta altra Parte Contraente unicamente i redditi imputabili a detta base fissa: oppure (b) se egli soggiorna nell'altra Parte Contraente per un periodo o periodi che ammontano a, o oltrepassano, in totale 183 giorni in un periodo di dodici mesi che inizi o termini nel corso del periodo d'imposta considerato; in tal caso, sono imponibili in detta altra Parte unicamente i redditi derivati dalle sue attivita' svolte in detta altra Parte. 2. L'espressione «libera professione» comprende, in particolare, le attivita' indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo e pedagogico, nonche' le attivita' indipendenti di medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.