(Accordo-art. 14)
 
                              Art. 14. 
                      Professioni indipendenti 
 
    1. I redditi che un residente  di  una  Parte  Contraente  deriva
dall'esercizio di una libera professione  o  da  altre  attivita'  di
carattere indipendente sono imponibili soltanto in  detta  Parte,  ad
eccezione delle seguenti circostanze, nelle quali detti redditi  sono
imponibili anche nell'altra Parte Contraente: 
    (a) se egli dispone abitualmente nell'altra Parte  Contraente  di
una base fissa per l'esercizio delle sue attivita', in tal caso, sono
imponibili in detta  altra  Parte  Contraente  unicamente  i  redditi
imputabili a detta base fissa: oppure 
    (b) se egli soggiorna nell'altra Parte Contraente per un  periodo
o periodi che ammontano a, o oltrepassano, in totale 183 giorni in un
periodo di dodici mesi che inizi o  termini  nel  corso  del  periodo
d'imposta considerato; in tal caso, sono imponibili  in  detta  altra
Parte unicamente i redditi derivati dalle  sue  attivita'  svolte  in
detta altra Parte. 
    2. L'espressione «libera professione» comprende, in  particolare,
le  attivita'  indipendenti  di  carattere  scientifico,  letterario,
artistico, educativo e pedagogico, nonche' le attivita'  indipendenti
di medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.