Art. 15. Lavoro subordinato 1. Salve le disposizioni degli articoli 16, 18, 19 e 20, i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di una Parte Contraente riceve in corrispettivo di un'attivita' dipendente sono imponibili soltanto in detta Parte, a meno che tale attivita' non sia svolta nell'altra Parte Contraente. Se l'attivita' e' quivi svolta , le remunerazioni percepite a tale titolo sono imponibili in detta altra Parte. 2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni che un residente di una Parte Contraente riceve in corrispettivo di un'attivita' dipendente svolta nell'altra Parte Contraente sono imponibili soltanto nella prima Parte Contraente se: (a) il beneficiario soggiorna nell'altra Parte per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni in un periodo di dodici mesi che inizi o termini nel corso del periodo d'imposta considerato, e (b) le remunerazioni sono pagate da o per conto di un datore di lavoro che non e' residente dell'altra Parte, e (c) l'onere, delle remunerazioni non e' sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell'altra Parte. 3. Nonostante le disposizioni precedenti del presente Articolo, le remunerazioni percepite in un corrispettivo di un lavoro subordinato svolto a bordo di navi o di aeromobili impiegati in traffico internazionale da un impresa di una Parte Contraente sono imponibili solo in detta Parte. 4. Se un residente di una Parte Contraente diviene residente dell'altra Parte Contraente, i pagamenti ricevuti da detto residente in relazione all'attivita' dipendente svolta nella prima Parte come indennita' di fine rapporto o altri pagamenti forfettari di natura analoga sono imponibili in detta Parte Contraente.