(Accordo-art. 17)
 
                              Art. 17. 
                         Artisti e Sportivi 
 
    1. Nonostante le disposizioni degli Articoli 14 e 15,  i  redditi
che un residente di una Parte Contraente ritrae dalle sue prestazioni
personali svolte nell'altra Parte Contraente in qualita'  di  artista
dello  spettacolo,  quale  artista  di  teatro,   cinema,   radio   o
televisione, o in qualita' di musicista, nonche'  di  sportivo,  sono
imponibili in detta altra Parte. 
    2. Quando il reddito derivante da prestazioni personali svolte da
un artista di spettacolo o da uno  sportivo,  in  tale  qualita',  e'
attribuito a  una  persona  diversa  dall'artista  o  dallo  sportivo
medesimo, detto reddito puo' essere tassato nella Parte Contraente in
cui dette prestazioni sono svolte, nonostante le  disposizioni  degli
Articoli 7, 14 e 15.