Art. 17. Artisti e Sportivi 1. Nonostante le disposizioni degli Articoli 14 e 15, i redditi che un residente di una Parte Contraente ritrae dalle sue prestazioni personali svolte nell'altra Parte Contraente in qualita' di artista dello spettacolo, quale artista di teatro, cinema, radio o televisione, o in qualita' di musicista, nonche' di sportivo, sono imponibili in detta altra Parte. 2. Quando il reddito derivante da prestazioni personali svolte da un artista di spettacolo o da uno sportivo, in tale qualita', e' attribuito a una persona diversa dall'artista o dallo sportivo medesimo, detto reddito puo' essere tassato nella Parte Contraente in cui dette prestazioni sono svolte, nonostante le disposizioni degli Articoli 7, 14 e 15.