Art. 18. Pensioni 1. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'Articolo 19, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di una Parte Contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questa Parte. Tuttavia, tali pensioni e remunerazioni analoghe sono imponibili anche nell'altra Parte Contraente se esse prevengono da tale Parte contraente. 2. Le pensioni e le altre remunerazioni analoghe provenienti da una Parte Contraente comprendono i pagamenti di fondi pensione o piani pensionistici cui possono partecipare persone fisiche per ottenere prestazioni pensionistiche, laddove tale fondo pensione o piano pensionistico sia riconosciuto ai fini fiscali o regolamentato in conformita' con la legislazione di detta Parte Contraente.