(Accordo-art. 18)
 
                              Art. 18. 
                              Pensioni 
 
    1. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'Articolo  19,
le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente
di una Parte Contraente in relazione  ad  un  cessato  impiego,  sono
imponibili soltanto  in  questa  Parte.  Tuttavia,  tali  pensioni  e
remunerazioni  analoghe  sono  imponibili  anche   nell'altra   Parte
Contraente se esse prevengono da tale Parte contraente. 
    2. Le pensioni e le altre remunerazioni analoghe  provenienti  da
una Parte Contraente comprendono i  pagamenti  di  fondi  pensione  o
piani pensionistici  cui  possono  partecipare  persone  fisiche  per
ottenere prestazioni pensionistiche, laddove tale  fondo  pensione  o
piano pensionistico sia riconosciuto ai fini fiscali o  regolamentato
in conformita' con la legislazione di detta Parte Contraente.