(Accordo-art. 20)
 
                              Art. 20. 
                              Studenti 
 
    1. Le somme che uno studente, il quale e', o  era  immediatamente
prima di recarsi in una Parte Contraente, residente dell'altra  Parte
Contraente e che soggiorna, nella  prima  Parte  contraente  al  solo
scopo  di  compiervi  i  suoi  studi  o  di  attendere  alla  propria
formazione  professionale,  riceve  per  sopperire  alle   spese   di
mantenimento, d'istruzione o di formazione  professionale,  non  sono
imponibili in detta Parte, a condizione che tali somme provengano  da
fonti situate al di fuori di detta Parte. 
    2. I benefici previsti dal  presente  Articolo  sono  applicabili
soltanto per un periodo  non  superiore  a  sei  anni  consecutivi  a
partire dalla data del suo arrivo nella prima Parte contraente.