Art. 20. Studenti 1. Le somme che uno studente, il quale e', o era immediatamente prima di recarsi in una Parte Contraente, residente dell'altra Parte Contraente e che soggiorna, nella prima Parte contraente al solo scopo di compiervi i suoi studi o di attendere alla propria formazione professionale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, d'istruzione o di formazione professionale, non sono imponibili in detta Parte, a condizione che tali somme provengano da fonti situate al di fuori di detta Parte. 2. I benefici previsti dal presente Articolo sono applicabili soltanto per un periodo non superiore a sei anni consecutivi a partire dalla data del suo arrivo nella prima Parte contraente.