(Accordo-art. 21)
 
                              Art. 21. 
                            Altri redditi 
 
    1.  Gli  elementi  di  reddito  di  un  residente  di  una  Parte
Contraente, qualunque ne sia  la  provenienza,  che  non  sono  stati
trattati  negli  Articoli  precedenti  del  presente  Accordo,   sono
imponibili soltanto in questa Parte. 
    2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si  applicano  ai  redditi
diversi da quelli derivanti da beni immobili cosi' come  definiti  al
paragrafo 2 dell'Articolo 6, nel caso in cui il beneficiario di  tali
redditi, residente di una Parte contraente, eserciti nell'altra Parte
contraente un'attivita' commerciale o industriale per  mezzo  di  una
stabile organizzazione ivi situata  o  una  professione  indipendente
mediante una base  fissa  ivi  situata,  ed  il  diritto  o  il  bene
produttivo del reddito si ricolleghi effettivamente  a  tale  stabile
organizzazione o base fissa. In tal caso si applicano, a seconda  dei
casi, le disposizioni degli Articoli 7 o 14. 
    3. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti  tra  le
persone che hanno svolto le attivita' da cui ritraggono i redditi  di
cui  al  paragrafo  1,  il  pagamento  per  tali   attivita'   eccede
l'ammontare che sarebbe stato convenuto tra persone indipendenti,  le
disposizioni del paragrafo 1 si  applicano  soltanto  a  quest'ultimo
ammontare.  In  tal  caso,  la  parte  eccedente  dei  pagamenti   e'
imponibile in conformita'  con  la  legislazione  di  ciascuna  Parte
Contraente,  tenuto  conto  delle  altre  disposizioni  del  presente
Accordo. 
    4. Le disposizioni del presente Articolo non si applicano  se  lo
scopo  principale  o  uno  degli  scopi  principali  di  una  persona
interessata  alla  costituzione  o  al  trasferimento   dei   diritti
produttivi del reddito sia stato quello di ottenere  i  benefici  del
presente Articolo per mezzo di tale costituzione o trasferimento.